Bonus formazione 4.0
L’art. 1 co. 46 – 55 della L. 205/2017, come modificato dall’art. 1 co. 210 ss. della L. 160/2019, riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0, prorogato dall’art. 1 co. 1064 lett. i) e l) della L. 178/2020 alle spese sostenute fino al 31.12.2022.
Le disposizioni attuative sono definite, per quanto compatibili, dal DM 4.5.2018.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali e le imprese in difficolta secondo la normativa comunitaria.
Condizioni
L’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa:
- non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
- risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Obbligo di disciplinare l’attività di formazione nei contratti collettivi – Eliminazione
La disciplina originaria del credito d’imposta richiedeva, fino al 2019, che l’impresa assumesse espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (cfr. anche circ. Min. Sviluppo economico 3.12.2018 n. 412088).
Con riferimento all’agevolazione dal 2020, le disposizioni previste dal DM 4.5.2018 restano ferme per quanto compatibili, ad eccezione, per espressa disposizione, della condizione prevista dall’art. 3 co. 3 del DM 4.5.2018, concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (art. 1 co. 215 della L. 160/2019).
Pertanto dal 2020 non è più necessario osservare tale adempimento ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.3.2019 n. 79 e 13.5.2021 n. 343).
Attività di formazione agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0” (cfr. art. 3 del DM 4.5.2018).
E-learning
È possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning”, vale a dire attraverso corsi e lezioni “on line”. Tale modalità di svolgimento dell’attività impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (cfr. circ. Min. Sviluppo economico 3.12.2018 n. 412088).
Esclusioni
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Spese ammissibili
Dal 2020 sono ammessi all’agevolazione (ai sensi dell’art. 1 co. 1064 lett. l) della L. 178/2020, sono ampliati i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall’art. 31 co. 3 del regolamento UE 651/2014) i seguenti costi:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della L. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili (art. 4 del DM 4.5.2018).
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta in misura differente a seconda della dimensione dell’impresa, come riportato nella seguente tabella (agevolazione dal 2020).
| Dimensione dell’impresa | Aliquota del credito d’imposta “ordinaria” | Aliquota del credito d’imposta “lavoratori svantaggiati” | Limite massimo annuale |
| Piccola impresa | 50% | 60% | 300.000 euro |
| Media impresa | 40% | 60% | 250.000 euro |
| Grande impresa | 30% | 60% | 250.000 euro |
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6897”);
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
Non si applicano i limiti alla compensazione di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.
Obblighi documentali
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000,00 euro.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono effettuare anche una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Il DM 6.10.2021 ha previsto che il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:
- in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it;
- con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”), entro il 31.12.2021;
- con riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014.
Credito d’imposta per la formazione di alto livello dei dipendenti
L’art. 48-bis del DL 73/2021 convertito prevede un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti “solari”).
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021.
Le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno definite con apposito decreto.
Spese agevolabili
Sono agevolabili le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:
- attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero;
- negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0” (quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).
Caratteristiche dell’agevolazione
Tale credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (senza applicazione dei limiti alle compensazioni).

