L’articolo 1, commi da 38 a 42 della legge n. 296/2006, com’è noto, prevede a partire dal 2007 che, la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture, le quali provvedono a:
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
Il comma 39, del medesimo articolo, dispone che le strutture di cui sopra, sono tenute entro il 2 maggio 2022 (poiché il 30 aprile è sabato), a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i compensi riscossi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Soggetti obbligati – Nello specifico, le strutture sanitarie private effettuano annualmente la comunicazione dell’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 917/86.
PER strutture sanitarie private s’intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.
In merito a quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 171 del 2017, ha evidenziato che, odontoiatri/medici/dentisti, organizzati in studi individuali o associati, non possono essere esclusi dall’ambito applicativo della disposizione oggetto, mentre esulano dall’ambito applicativo le prestazioni rese direttamente dalla struttura sanitaria al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente. Egualmente, esulano dall’ambito applicativo della norma le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, poiché in questo caso il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoro dipendente.
Termini e modalità di trasmissione – Come sopra evidenziato, la comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 2 maggio 2022. Il modello da utilizzare per detta comunicazione è il Modello SSP, composto da “Frontespizio” e del “Quadro A”, per la cui trasmissione deve essere utilizzato il prodotto di gestione denominato «COSSP» previa verifica della congruenza dei dati.
La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate del file contenente i dati della comunicazione. In caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione precedentemente inviata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva sempre entro il 2 maggio 2022. Il modello, invece, inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico è considerato tempestivamente presentato, a condizione che sia effettuato un nuovo invio entro 5 giorni dallo scarto.
Si ricorda, infine, che in caso di violazioni in merito alle comunicazioni si applica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/97, ossia la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

